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CONDIZIONALITA' PAC 2023-2027

BCAA 6: COPERTURA MINIMA DEL SUOLO

BCAA 6: COPERTURA MINIMA DEL SUOLO

Nel precedente articolo (leggi qui) si è parlato dell'entrata in vigore della condizionalità rafforzata all'interno della nuova PAC, analizzando nel dettaglio l'obbligo della rotazione colturale; nel presente articolo verrà preso in considerazione un altro obbligo di condizionalità, la copertura minima del suolo.

Questo impegno è particolarmente importante poiché rappresenta una novità molto impattante. La BCAA 6 si applica alle superfici a seminativo e alle colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.) e prevede di garantire una copertura del suolo per un minimo di 60 giorni consecutivi nel periodo che va dal 15 settembre al 15 maggio. Per assicurare che i terreni abbiano una copertura vegetale nel periodo previsto, le aziende hanno l'obbligo di eseguire una tra le seguenti pratiche:

  • copertura vegetale seminata
  • copertura vegetale spontanea (inerbimento spontaneo)/assenza di lavorazioni
  • lasciare in campo i residui della coltura precedente (es. stocchi di mais)

Per inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito; il grado di co­pertura vegetale può presentarsi anche non continuo e non omo­geneo. Se si sceglie la copertura vegetale con i residui della coltu­ra precedente, durante i 60 gior­ni non sono ammesse l’aratura e l’erpicatura, poiché compromet­tono la copertura vegetale con i residui.

La soluzione più semplice è l’as­senza di lavorazioni per 60 giorni, lasciando che il terreno si inerbi­sca spontaneamente (in forma anche non omogenea).

Si potrebbe sfruttare, laddove possibile, il periodo di divieto continuativo dal 1º dicembre al 31 gennaio di spandimento degli effluenti zootecnici.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Le deroghe all'obbligo sono previste solo nei seguenti casi:

  • cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (climatiche o fitosanitarie)
  • colture a perdere per la fauna
  • interventi di miglioramento fondiario
  • colture in sommersione (risaie)

Si riporta di seguito una tabella con alcuni esempi per la gestione dei 60 giorni di copertura minima del suolo

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