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PAC 2023-2027

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA

Esentate le aziende con una superficie di seminativi fino a 10 ettari

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA

Con la nuova PAC 2023-2027 è entrata in vigore la condizionalità rafforzata, rappresentata da un insieme di impegni che l’agricoltore deve rispettare per il percepimento dei pagamenti PAC e PSR. Sono tre i nuovi  impegni previsti nell’ambito delle BCAA (Buone condizione agronomiche ambientali):

  • BCAA 6 - copertura minima del suolo
  • BCAA 7 - rotazione delle colture nei seminativi
  • BCAA 8 - obbligo del 4% di aree ed elementi non produttivi

BCCA 8 - obbligo del 4% di aree ed elementi non produttivi

Dal 2024 entra in vigore la BCAA 8 che prevede di destinare il 4% della superficie a seminativo ad aree ed elementi non produttivi.

Percentuale minima di superficie pari al 4 % dei seminativi da destinare ad aree non produttive, che può essere raggiunta mediante terreni a riposo, intesi come seminativi inclusi nel sistema di rotazione aziendale, ritirati dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda e non destinati a fini produttivi di alcun tipo

BCAA 7 – ROTAZIONE

Dal 2024 partirà l’obbligo della ROTAZIONE, che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella sulle superfici a seminativo (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico. 

Il primo biennio di rotazione è composto dagli anni 2024 e 2025, di conseguenza le aziende dovranno nel 2025 cambiare le colture rispetto a quelle seminate nel 2024.

La monosuccessione può essere interrotta da una coltura secondaria, purché il ciclo produttivo abbia una durata di almeno 90 giorni e sia portato a completamento.

Sono esenti le aziende:

  1. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  2. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
  3. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
  4. con superfici certificate come Biologiche (Regolamento (UE) 2018/848) e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata (SQNPI).

Nella tabella sotto vengono riportati alcuni esempi:

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