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ASSICURAZIONI

Assicurazioni obbligatorie anche per trattori o rimorchi in aree private

Assicurazioni obbligatorie anche per trattori o rimorchi in aree private

Novità molto importanti per quanto riguarda le assicurazioni di responsabilità civile per i veicoli a motore.

Il D.Lgs. 184/2023, pubblicato e in vigore dalla fine del 2023, stabilisce infatti l’obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore, compresi quelli che sono custoditi o circolano in aree private. Il nuovo adempimento riguarda anche i trattori agricoli impiegati per le lavorazioni sui fondi rustici, come pure quelli depositati in aree private non aperte al pubblico. Nello specifico, dalla norma è interessato ogni veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica, che circoli sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km orari o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km orari.

La stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile comprende inoltre qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con i veicoli di cui sopra, a prescindere che sia ad essi agganciato o meno. In sostanza, se in un’azienda agricola fossero presenti trattori e rimorchi in uso soltanto in aree private (e non su strada pubblica), anche questi dovrebbero essere coperti da assicurazione.

Per espressa previsione legislativa, non sono soggetti all’obbligo assicurativo i veicoli:

  • formalmente ritirati dalla circolazione (poiché, ad esempio, radiati per demolizione o oggetto di esportazione);
  • il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente (ad esempio, i veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo);
  • non idonei all'uso come mezzo di trasporto (come, ad esempio, i veicoli che non sono tecnicamente in grado di circolare poiché privati del motore);
  • il cui utilizzo è stato sospeso a seguito di una formale comunicazione all'assicurazione (la sospensione può essere richiesta più volte, fino a un massimo di dieci mesi).

Resta dunque ancora possibile sospendere la tutela assicurativa durante il periodo di copertura. Allo stato attuale, tuttavia, il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa comunicazione all'assicurazione da effettuare entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione, ma non può avere una durata superiore a dieci mesi (undici per i veicoli
storici) nell'annualità di validità della polizza.

In caso di circolazione con un veicolo privo di assicurazione, trova applicazione la sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro (ridotti a 606,20 euro in caso di pagamento della sanzione entro cinque giorni dalla notifica), oltre alla perdita di cinque punti dalla patente, al sequestro del veicolo e al ritiro della carta di circolazione.

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