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Novità sicurezza luoghi di lavoro

Novità sicurezza luoghi di lavoro

La Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle novità introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile“: La Circolare chiarisce come le nuove disposizioni debbano essere concretamente applicate nell’attività di vigilanza.

VIGILANZA, APPALTO E SUBAPPALTO

Viene introdotta la “Lista di conformità INL” che orienterà le visite ispettive prioritariamente verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato. Per la programmazione ispettiva ciascun Ispettorato potrà avvalersi delle notifiche preliminari che da ora devono indicare anche le imprese in subappalto e il loro codice fiscale/partita IVA, nonché delle banche dati degli appalti in agricoltura e nella logistica.

BADGE DI CANTIERE

La Circolare chiarisce che il Badge di Cantiere introdotto dall’art. 3 del D.L. 159/2025 non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D. Lgs. 81/2008, ma la integra con un codice univoco anticontraffazione e con la sua disponibilità in modalità digitale tramite strumenti interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

L’obbligo diventerà pienamente operativo con il decreto attuativo e riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto, anche se non imprese edili.

Sarà nostra premura aggiornarvi per tempo all’uscita del decreto ministeriale mancante.

PATENTE A CREDITI

Le novità rilevanti sono le seguenti:

  1. lavoro irregolare: dal 1° gennaio 2026 decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare. Se contestata anche l’aggravante per impiego di stranieri, minori o percettori di sussidi, la decurtazione sale di un ulteriore credito per ciascun lavoratore. La decurtazione avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento.
  2. Sanzioni: la soglia minima per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti sale da 6.000 a 12.000 euro. Quando il valore dei lavori su cui basare la sanzione non è determinabile, si applica la soglia minima prevista, con importo ridotto pari a 4.000 euro nei casi consentiti.
  3. Sospensione cautelare della patente: in caso di infortuni mortali o con inabilità permanente, l’INL può sospendere cautelarmente la patente fino a 12 mesi sulla base delle informazioni trasmesse dalla Procura.

DPI E INDUMENTI DI LAVORO

Per la prima volta si dà importanza ai Dispositivi di Protezione Individuali forniti ai lavoratori e alla loro manutenzione. I DPI devono essere identificati nella valutazione dei rischi aziendale e tale informazione verrà verificata in sede ispettiva.

 

SCALE VERTICALI PERMANENTI E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE

Per le scale verticali permanenti (fissate a un supporto, altezza superiore a 5 metri, inclinazione superiore a 75 gradi) il datore di lavoro deve prevedere alternativamente, in base alla valutazione del rischio: un sistema di protezione individuale contro le cadute (art. 115 D. Lgs. n. 81/2008) oppure una gabbia di sicurezza in funzione della valutazione del rischio specifico.

L’art. 115 ridefinisce la gerarchia delle protezioni: priorità assoluta ai sistemi collettivi (parapetti e reti), ricorso ai dispositivi individuali solo in via subordinata, ora distinti in quattro tipologie con priorità dei sistemi di trattenuta, posizionamento e funi rispetto all’arresto caduta.

FORMAZIONE SSL

Due novità rilevanti sul fronte della formazione:

  1. Obbligo di aggiornamento periodico del RLS esteso anche alle imprese con meno di 15 lavoratori, con modalità rimesse al CCNL.
  2. Per imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione la formazione potrà essere completata entro 30 giorni dall’assunzione.

Le competenze non saranno più registrate nel libretto formativo ma nel fascicolo elettronico del lavoratore integrato nel SIISL.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il decreto interviene con tre novità sulla sorveglianza sanitaria:

  1. controlli sanitari devono essere computati nell’orario di lavoro (eccetto quelli preassuntivi)
  2. il medico competente deve promuovere l’adesione ai programmi di screening oncologici (LEA).
  3. Possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica prima o durante il turno in caso di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. La circolare segnala però che, per la corretta applicazione, occorrerà attendere il nuovo Accordo Stato Regioni sulle modalità di accertamento della tossicodipendenza e alcooldipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026.
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