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19.03.2026 - 10:49
La Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle novità introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile“: La Circolare chiarisce come le nuove disposizioni debbano essere concretamente applicate nell’attività di vigilanza.
VIGILANZA, APPALTO E SUBAPPALTO
Viene introdotta la “Lista di conformità INL” che orienterà le visite ispettive prioritariamente verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato. Per la programmazione ispettiva ciascun Ispettorato potrà avvalersi delle notifiche preliminari che da ora devono indicare anche le imprese in subappalto e il loro codice fiscale/partita IVA, nonché delle banche dati degli appalti in agricoltura e nella logistica.
BADGE DI CANTIERE
La Circolare chiarisce che il Badge di Cantiere introdotto dall’art. 3 del D.L. 159/2025 non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D. Lgs. 81/2008, ma la integra con un codice univoco anticontraffazione e con la sua disponibilità in modalità digitale tramite strumenti interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
L’obbligo diventerà pienamente operativo con il decreto attuativo e riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto, anche se non imprese edili.
Sarà nostra premura aggiornarvi per tempo all’uscita del decreto ministeriale mancante.
PATENTE A CREDITI
Le novità rilevanti sono le seguenti:
DPI E INDUMENTI DI LAVORO
Per la prima volta si dà importanza ai Dispositivi di Protezione Individuali forniti ai lavoratori e alla loro manutenzione. I DPI devono essere identificati nella valutazione dei rischi aziendale e tale informazione verrà verificata in sede ispettiva.
SCALE VERTICALI PERMANENTI E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
Per le scale verticali permanenti (fissate a un supporto, altezza superiore a 5 metri, inclinazione superiore a 75 gradi) il datore di lavoro deve prevedere alternativamente, in base alla valutazione del rischio: un sistema di protezione individuale contro le cadute (art. 115 D. Lgs. n. 81/2008) oppure una gabbia di sicurezza in funzione della valutazione del rischio specifico.
L’art. 115 ridefinisce la gerarchia delle protezioni: priorità assoluta ai sistemi collettivi (parapetti e reti), ricorso ai dispositivi individuali solo in via subordinata, ora distinti in quattro tipologie con priorità dei sistemi di trattenuta, posizionamento e funi rispetto all’arresto caduta.
FORMAZIONE SSL
Due novità rilevanti sul fronte della formazione:
Le competenze non saranno più registrate nel libretto formativo ma nel fascicolo elettronico del lavoratore integrato nel SIISL.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il decreto interviene con tre novità sulla sorveglianza sanitaria:
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