Il decreto estende le disposizioni di cui al decreto n. 3263 del 12 marzo 2025 anche per l’annualità 2026 in ragione della persistenza della presenza degli organismi nocivi dell’olivo, prevedendo che:
l’applicazione della misura fitosanitaria avvenga nei territori di produzione della denominazione di origine controllata dell’olio extravergine di oliva «Garda» e olio extravergine di oliva «Laghi lombardi» inclusi i territori olivati situati nel territorio amministrativo della provincia di Lecco;
la combustione del materiale risultante dalla potatura degli olivi deve avvenire seguendo le disposizioni introdotte dall’Allegato 3 della d.g.r. 4843/2025 tramite piccoli cumuli di volume inferire a 3 m steri/ha/gg;
l’applicazione della misura fitosanitaria di combustione in deroga possa essere effettuata anche nel periodo di divieto individuato dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.