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Misure fitosanitarie per la combustione del materiale risultante dalle potature al fine di tutelare l’areale olivicolo lombardo

Misure fitosanitarie per la combustione del materiale risultante dalle potature al fine di tutelare l’areale olivicolo lombardo

Il decreto estende le disposizioni di cui al decreto n. 3263 del 12 marzo 2025 anche per l’annualità 2026 in ragione della persistenza della presenza degli organismi nocivi dell’olivo, prevedendo che:

  • l’applicazione della misura fitosanitaria avvenga nei territori di produzione della denominazione di origine controllata dell’olio extravergine di oliva «Garda» e olio extravergine di oliva «Laghi lombardi» inclusi i territori olivati situati nel territorio amministrativo della provincia di Lecco;
  • la combustione del materiale risultante dalla potatura degli olivi deve avvenire seguendo le disposizioni introdotte dall’Allegato 3 della d.g.r. 4843/2025 tramite piccoli cumuli di volume inferire a 3 m steri/ha/gg;
  • l’applicazione della misura fitosanitaria di combustione in deroga possa essere effettuata anche nel periodo di divieto individuato dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.
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