Si segnala che nella legge di Bilancio è stata approvata una specifica disposizione che esclude espressamente dalla compilazione e tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti le aziende agricole.
In particolare sono esclusi dall'obbligo di iscrizione:
gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo inferiore agli 8.000 euro;
tutti gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi che scelgono di adempiere agli obblighi di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, tramite le modalità alternative previste dalla normativa.
Ricordiamo che tali modalità alternative riguardano:
la conservazione progressiva, per tre anni, del formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193, comma 1) o dei documenti sostitutivi previsti dallo stesso articolo;
la conservazione, per tre anni, del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che effettua la raccolta nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183.
A seguito di tale approvazione, restano quindi obbligati all’iscrizione alRENTRIgli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore a 8.000 euro e che decidono di non utilizzare le modalità semplificate.