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05.07.2024 - 09:55
Si segnala che in sede di conversione in legge del decreto-legge Agricoltura è stato presentato un emendamento governativo che dovrebbe prorogare al 31 dicembre i nuovi obblighi di assicurazione per le macchine agricole.
Si ricorda che, in relazione alle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 184 del 22 novembre 2023, che ha recepito la Direttiva dell'Unione Europea 2021/2118 e modificato il Decreto Legislativo n.209 del 7 settembre 2005, è stato esteso l’ambito di applicazione degli obblighi assicurativi dei veicoli.
Se finora l'assicurazione RCA era necessaria solo per quei veicoli, compresi quelli agricoli, che nello svolgere la loro attività transitano su strade pubbliche o sono parcheggiati in aree pubbliche, ora si applica anche ai veicoli custoditi o in circolazione in aree private, nonché i rimorchi. Tale novità, che doveva entrare in vigore a fine 2023, in sede di conversione in legge del Decreto legge Milleproroghe 2024 è stata posticipata al 30 giugno 2024 per le macchine agricole.
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER IL "RISCHIO STATICO"
La nuova normativa impone l'obbligo di assicurazione per tutti i veicoli immatricolati in Italia, includendo il cosiddetto “rischio statico”. Questo significa che anche i veicoli non in movimento e/o non utilizzati devono essere coperti da un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Questo obbligo si applica anche ai veicoli parcheggiati in aree private.
DEFINIZIONE DI VEICOLO
La definizione di veicolo ai fini assicurativi è stata ampliata. Ora include qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica, con una velocità massima superiore a 25 km/h, o un peso netto superiore a 25 kg e una velocità massima superiore a 14 km/h. Inoltre, l'obbligo di assicurazione riguarda anche i rimorchi e i veicoli elettrici leggeri (come monopattini e segway), che saranno individuati da un futuro provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
ECCEZIONI ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
Non sono soggetti all'obbligo assicurativo i veicoli:
Ulteriori eccezioni potranno essere definite da un futuro provvedimento ministeriale.
SANZIONI
Il D.Lgs. n. 184/2023 modifica anche l'art. 193 del Codice della Strada; la circolazione con un veicolo privo di assicurazione comporta una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro, la perdita di punti dalla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione. Se il veicolo è non idoneo all'uso come mezzo di trasporto o con assicurazione sospesa, la sanzione aumenta del 50%, arrivando a 1.299 euro (909,30 euro se pagata entro cinque giorni).
CONCLUSIONI
La norma è già in vigore, ma le compagnie assicurative non hanno ancora promosso diffusamente le nuove disposizioni. C'è incertezza soprattutto sull'applicazione delle norme ai mezzi agricoli non circolanti per strada. Di conseguenza, molte imprese non stanno ancora adempiendo ai nuovi obblighi assicurativi. Dal 23 dicembre 2023, l'obbligo assicurativo si applica anche ai veicoli fermi in aree private, compresi i trattori agricoli utilizzati su terreni privati. È consigliabile che tali mezzi siano chiaramente identificati nelle polizze aziendali per documentare la copertura assicurativa. Tuttavia, molte agenzie assicurative sono ancora in attesa di istruzioni su come applicare concretamente le nuove disposizioni.
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