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Decreto Omnibus: nuova aliquota IVA per i cavalli ceduti entro l'anno successivo alla nascita

Decreto Omnibus: nuova aliquota IVA per i cavalli ceduti entro l'anno successivo alla nascita

Il comma 4 dell’art. 5 del DL 113/2024 ha introdotto una nuova fattispecie di applicazione dell’IVA ridotta al 5%, prevedendo che tale aliquota si applica alle cessioni di “cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita” (punto 1-octies - Parte II-bis della Tabella A del DPR 633/72).

Sono 3 i parametri da rispettare per poter applicare l’aliquota iva ridotta:

  • i cavalli ceduti devono essere vivi;
  • i cavalli devono essere ceduti con finalità diverse dall’alimentazione;
  • le cessioni devono essere effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello della nascita dell’animale.

In merito all’ultimo punto, occorre precisare che il limite temporale, nella versione originaria della norma, era fissato a 18 mesi dalla nascita dell’animale.

Tale parametro, però, risultava una discriminazione tra animali equivalenti sotto il profilo commerciale, tanto che alcuni cavalli da corsa sarebbero stati assoggettato all’aliquota Iva del 5% ed altri all’aliquota iva del 22%.

Vediamo, con un esempio pratico, il perché.

In prima battuta bisogna tenere in considerazione che i cavalli nati in un determinato anno solare, per convenzione, sono considerati della medesima anzianità ai fini commerciali. Per questo motivo, un puledro nato il 1° gennaio 2025 e ceduto il 30 dicembre 2026 (24 mesi di età), sarebbe stato ceduto con aliquota iva al 22% (poiché la cessione sarebbe avvenuta oltre i 18 mesi previsti). Invece, un cavallo, nato il 31 luglio 2025, se ceduto il 30 dicembre 2026 (17 mesi di età) sarebbe stato assoggettato ad aliquota del 5%.

Sostanzialmente, volendo applicare il limite temporale dei 18 mesi, si sarebbe arrivati all’ipotesi di tassare, in maniera nettamente differente, la cessione di due cavalli che, essendo nati nel 2025, per convenzione si considerano della medesima anzianità commerciale.

Proprio per questo motivo, per evitare disparità di trattamento a parità di condizioni, nell’ambito dell’iter di conversione del DL 113/2024 è stata proposta la seguente formulazione della modifica normativa: “1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della nascita”.

Pertanto, alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse dall’alimentazione, effettuate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della nascita si applica, in luogo dell’aliquota IVA del 22%, l’aliquota ridotta del 5%.

In caso di cessione di cavalli per l’alimentazione l’aliquota prevista è del 10%, applicabile al bestiame da macello, ovvero a: “Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari”.

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