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08.10.2024 - 16:40
Qual è la corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni di cavalli non destinati all’alimentazione umana?
RISPOSTA
Viene applicata un'aliquota del 10% per le cessioni di cavalli destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, cioè, in sostanza, destinati all'alimentazione, anche non umana.
Se, invece, il cavallo è destinato ad usi diversi, si applica l'aliquota ordinaria nella misura del 22%.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024 è stato pubblicato il D.L. n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”, in vigore dal 10 agosto 2024. Tra le tante novità fiscali recate dal provvedimento assume particolare rilievo la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari.
In particolare, al fine di sostenere la filiera equina, l’art. 5, comma 4, D.L. n. 113/2024, ha introdotto il nuovo numero 1-octies) alla Tabella A, Parte II-bis, D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, effettuate entro diciotto mesi dalla nascita, è applicabile l’aliquota IVA agevolata del 5% (in luogo del precedente 22%).
Infine, è notizia di questi giorni che il legislatore intende rivedere l’ultima disposizione con cui ha previsto la predetta aliquota agevolata del 5%. La modifica è prevista da un emendamento al Ddl di conversione in legge del D.L. 113/2024 e dovrebbe riguardare il requisito dei diciotto mesi di vita entro il quale l’animale deve essere ceduto per poter beneficiare dell’aliquota IVA al 5%.
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